Decreto Ministeriale 21-12-1984 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 356).
Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211,sulla vendita a peso netto delle merci
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci;
Viste le leggi 4 maggio 1983, n. 171, e 5 giugno 1984, n. 211, che modificano la legge predetta;
Visto l'art. 6 della citata legge 5 agosto 1981, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di stabilire con suo decreto le norme per l'esecuzione della legge stessa;
Sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
Decreta:
Articolo 1
Definizione e campo di applicazione
Agli effetti del presente decreto per «legge» si intende la legge 5 agosto 1981, n. 441, sulla «vendita a peso netto delle merci», come modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211.
Agli effetti della legge non si considerano vendite all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate tra produttori, nonché quelle effettuate tra produttori e centri di confezionamento dei prodotti.
Sono sottoposte alle norme della legge relative alla vendita all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate nei confronti dei consumatori nei mercati all'ingrosso.
E' sottoposto alle norme della legge anche il trasferimento delle merci fra committente e commissionario, mandatario o astatore.
Sono fatte salve le norme particolari riguardanti la vendita di singoli prodotti o di specifiche categorie di prodotti.
Per la determinazione del peso dei prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, si segue il criterio previsto dall'art. 10, primo comma, di tale legge.
Articolo 2
Vendita di merci sfuse
Agli effetti della legge per merci vendute a peso allo stato sfuso si intendono le merci il cui peso venga determinato all'atto stesso della domanda d'acquisto.
Chi vende merci con modalità diverse non è tenuto ad avere strumenti per pesare, eccettuato il caso di cui al successivo art. 3.
Articolo 3
Vendita al minuto di prodotti preimballati
Il prodotto posto in vendita al minuto in un imballaggio o in una confezione che lo avvolga, interamente o parzialmente, senza essere a chiusura ermetica o sigillata è da intendersi venduto nel rispetto della legge qualora l'imballaggio o la confezione porti l'indicazione del peso netto del prodotto stesso.
Il consumatore, prima dell'effettuazione dell'acquisto di cui al comma precedente, può chiedere l'apertura dell'imballaggio o della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato in proporzione.
Articolo 4
Visualizzazione del peso netto
Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge, uno strumento per pesare consente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto allorché è munito di dispositivo che permette, a seguito di apposito intervento, quando la tara è applicata sul piatto o sulla piattaforma, di:
- riportare la lancetta sullo zero della scala graduata, se il dispositivo indicatore è del tipo con lancette a quadrante graduato;
- azzerare le cifre dell'indicatore, se quest'ultimo è del tipo numerico a tamburelle, a visori optoelettronici o di tipo analogo;
- riportare l'equipaggio mobile nella posizione d'equilibrio corrispondente a quella di strumento scarico, se il dispositivo indicatore è di tipo diverso dai precedenti.
Nelle bilance ad equilibrio automatico e non, a due piatti, la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto può essere realizzata equilibrando la tara applicata sul «piatto merci» con altra equivalente applicata sul «piatto pesi».
Articolo 5
Collocazione dello strumento per pesare
Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge lo strumento metrico utilizzato deve essere collocato in modo tale da consentire all'acquirente la visione libera ed immediata non solo del dispositivo indicatore del peso, ma anche dell'intera parte frontale e laterale dello strumento stesso.
Articolo 6
Adeguamento degli strumenti metrici
Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari, esclusi gli strumenti per i quali il termine di adeguamento è scaduto il 25 agosto 1984, debbono risultare rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge entro il 25 agosto 1985, se hanno una portata superiore a 5, ma non superiore a 10 chilogrammi; entro il 25 agosto 1986, se hanno una portata non superiore a 5 chilogrammi.
Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti non alimentari debbono risultare rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge entro il 25 agosto 1986.
Anteriormente alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti è consentito avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2, ultimo comma, della legge anche nel caso che vengano utilizzati strumenti per pesare che già consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce.
Scaduti i termini di cui ai commi precedenti, chi vende merci al minuto non può tenere dove effettua le operazioni di vendita strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge, salvo che su ciascuno di essi sia apposto un cartello, ben visibile, recante l'indicazione, a caratteri indelebili è chiaramente leggibili, «non in uso per la vendita al minuto».
Articolo 7
Peso della carta da involgere
La carta o gli altri tipi di involucro impiegati per la pesatura ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge non possono superare il 2,5 per cento del peso della merce stessa per le merci di peso inferiore a 520 grammi; per le merci di peso uguale o superiore non possono superare i 13 grammi.
La verifica del peso della carta da involgere e degli altri tipi di involucro deve essere fatta dai competenti organi di controllo avvalendosi di strumenti di esattezza non inferiore ad un terzo del peso della carta o degli involucri stessi.
Articolo 8
Classi di precisione
Gli strumenti per pesare impiegati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari, acquisiti successivamente al 31 dicembre 1982, debbono appartenere alle classi di precisione definite in relazione ai vari prodotti nell'allegato 1 al presente decreto.
Nei casi di cessione dell'azienda, in proprietà o in gestione, vale per il subentrante la stessa data di acquisizione riscontrata per il cedente.
Articolo 9
Indicazione del peso sugli imballaggi utilizzati per la vendita all'ingrosso
L'indicazione del peso dell'imballaggio prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge deve essere effettuata, con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, in chilogrammi oppure, se il peso dell'imballaggio non supera il chilogrammo, in grammi.
Oltre al peso all'origine dell'imballaggio, debbono essere indicati dal fabbricante, in termini percentuali, con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, gli scostamenti massimi che si possono verificare in rapporto alla variazione del tasso di umidità atmosferica e all'eventuale permanenza dell'imballaggio negli ambienti termicamente condizionati adibiti alla conservazione dei prodotti.
Per quanto riguarda gli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, gli scostamenti non possono superare il quindici per cento del peso all'origine per gli imballaggi in legno e l'otto per cento per gli imballaggi in cartone.
Per gli imballaggi costruiti parte in cartone e parte in legno gli scostamenti non possono superare quelli previsti per il legno.
Il fabbricante dell'imballaggio deve indicare su di esso, con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, anche il nome e la residenza, o, se trattasi di società, la denominazione o ragione sociale e la sede legale.
Agli effetti dell'art. 3, terzo comma, della legge è necessario che i recipienti, gli imballaggi e i contenitori di cui al comma stesso abbiano le caratteristiche prescritte dal successivo art.11, primo, secondo e terzo comma, del presente decreto o contengano prodotti venduti a peso e che le parti ne concordino la cessione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Agli affetti dell'art. 3, quarto comma, della legge è sufficiente l'indicazione del peso netto del contenuto nei documenti di cui all'art. 4 della legge, quando si tratti dei seguenti prodotti:
- caffè verde, anche se decaffeinato;
- stoccafisso;
- baccalà;
- materie prime, semilavorati e finiti dell'industria tessile,
paste per carta e carta da macero di produzione sia estera che nazionale.
Fino al 31 dicembre 1984 nella vendita all'ingrosso possono essere utilizzati anche imballaggi sui quali il peso dei medesimi sia indicato in decagrammi o in ettogrammi o per i quali, se utilizzati per gli ortofrutticoli, la percentuale degli scostamenti indicati sia superiore a quella prevista dal terzo comma del presente articolo.
Articolo 10
Vendita a pezzo e a collo
Per vendita a pezzo di merci allo stato sfuso si intende la vendita di merci il cui prezzo sia fissato per unità di prodotto.
Per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.
Possono essere venduti a pezzo o a collo le merci per le quali tale modalità di vendita risulti dalla «Raccolta provinciale degli usi» effettuata dalle camere di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Possono altresì essere venduti a pezzo o a collo i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei.
Articolo 11
Caratteristiche degli imballaggi di cui all'art. 3 della legge
Nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli non possono essere utilizzati imballaggi che abbiano la base e l'altezza diverse da quelle indicate nell'allegato 2 al presente decreto e, per quanto riguarda gli imballaggi in legno, le altre caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate nell'allegato 3 al presente decreto. Imballaggi con caratteristiche diverse possono essere utilizzati solo nel caso che abbiano la base di cm 80 x 120 o di cm 100 (1) x 120.
Le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 3 debbono essere possedute anche dagli elementi in legno degli imballaggi costruiti parte in legno e parte in altri materiali.
Gli imballaggi in cartone ondulato utilizzati per la vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli all'interno del territorio nazionale debbono opporre alla compressione una resistenza massima misurata dalla formula di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 ottobre 1977; il valore del coefficiente di sicurezza K può essere ridotto da 1,75 a 1,20.
Fino al 31 dicembre 1984 nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli possono essere utilizzati anche imballaggi non aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Gli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli debbono essere nuovi, salvo che si tratti di imballaggi in plastica. La caratteristica di essere nuovi è richiesta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, quando si tratti di ortofrutticoli di qualifica «extra»;
a partire dal 1°gennaio 1985, quando si tratti di ortofrutticoli di qualifica «prima»; a partire dal 1° gennaio 1991, quando si tratti di tutti gli altri ortofrutticoli.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano, fino al 31 dicembre 1986, agli imballaggi utilizzati per i prodotti ortofrutticoli importati e per le connesse operazioni di vendita, purché si tratti degli imballaggi originari.
Gli imballaggi che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli solamente se integri, puliti ed asciutti.
Resta ferma la competenza del Ministero del commercio con l'estero a stabilire ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n.864, modificata dalla legge 4 ottobre 1966, n. 839, per gli imballaggi utilizzati nell'esportazione dei prodotti ortofrutticoli soggetti al marchio nazionale di esportazione di cui al citato decreto, dimensioni di base e di altezza ed altre caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate nel presente decreto.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 23 marzo 1985, n. 71]
Articolo 12
Involgente protettivo
E' involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l'ambiente esterno.
Costituisce tara ogni involgente protettivo che consenta di pesare il prodotto separatamente da esso senza che ciò alteri né l'uno né l'altro. Sull'involgente protettivo di cui al presente comma non è richiesta l'indicazione del suo peso.
Sono da considerare involgenti protettivi non rientranti nella tara i budelli degli insaccati, la «stuccatura» dei prodotti di salumeria crudi e stagionati, l'involucro in cui è avvolta la zolletta di zucchero sciolta, l'incarto dei cioccolatini e delle caramelle singoli e ogni altro involgente similare.
Sono da considerare alla stregua degli involgenti di cui al precedente comma lo spago, la corda e le fascette che avvolgono alcuni prodotti, quali i salumi e i formaggi, il materiale usato per sigillare involgenti protettivi, l'eventuale incarto esterno dei formaggi a pasta molle, nonché i bolli metallici recanti le indicazioni previste dalle norme relative a determinati prodotti ai quali debbono essere uniti ai sensi delle norme stesse.
Qualora il consumatore acquisti porzioni del prodotto, il quantitativo richiesto deve essergli venduto privo dello spago, della corda, delle fascette, dei sigilli, dei bolli e dell'incarto di cui al comma precedente.
Articolo 13
Contratti
I documenti di cui all'art. 4 della legge debbono contenerel'indicazione del peso netto della merce o, quando essa sia venduta a pezzo o a collo, il numero dei pezzi o dei colli.
Articolo 14
Quotazioni indicative del prezzo degli imballaggi
E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali e composta da un dirigente dello stesso Ministero, da rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria della produzione, del commercio e della cooperazione sentite per l'emanazione delle norme di esecuzione della legge, nonché da rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto del commercio con l'estero.
La commissione rende note periodicamente le quotazioni minime e massime degli imballaggi indicati nell'allegato 2 al presente decreto, alle quali le parti possono far riferimento per l'applicazione dell'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171, modificata dalla legge 5 giugno 1984, n. 211.
Articolo 15
Caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio
Agli effetti dell'art. 6, lettera c), della legge, per imballaggi e confezioni usati nel commercio si intendono anche i sacchetti, le buste e in genere i contenitori che il venditore al minuto fornisce al consumatore per l'asporto delle merci acquistate.
A partire dal 1° gennaio 1991, nei casi da indicare entro il 31 dicembre 1987 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 6 della legge, non possono più essere usati imballaggi e confezioni in materiale cartaceo che non siano fabbricati con fibre di recupero, nonché imballaggi e confezioni di altro materiale che non siano biodegradabili; a partire dalla stessa data i sacchetti, le buste e gli altri contenitori di cui al primo comma possono essere usati solo se fabbricati con materiale biodegradabile.
Articolo 16
Norme abrogate
Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1959, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1960, e nell'art. 42, ultimo comma, del decreto ministeriale 10 aprile 1970.
Il decreto ministeriale 13 gennaio 1984, è abrogato.
Allegato | ||
CLASSI DI PRECISIONE | ||
Categoria merceologica | Strumenti per pesare | |
Graduati | Non graduati | |
Il valore ponderale di divisione dell’indicatore dei pesi non deve essere superiore a: |
L’errore di esatezza deve essere conforme alle norme metrologiche vigenti, e, comunque, per un carico pari alla portata massima dello strumento, non superiore a: |
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1. Prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati |
5 g | |
2. Generi di salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, thè, funghi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n. 1 e al n. 3 |
2 g | |
3. Tartuffi, spezie, erbe officinali e aromatiche |
1 g |